Il tema della brevettazione è strettamente legato al tema delle invenzioni, la domanda che sorge spontaneamente a questo punto è:
Perché c’è questo legame?Innovazione e brevettazione: come si legano?
L’innovazione è un motore fondamentale dell’economia di mercato,
grazie all’innovazione c’è la concorrenza e viceversa.
Con le innovazioni l’imprenditore cerca di conseguire vantaggi competitivi, il prodotto innovativo diventa unico rispetto ai concorrenti e permette all’imprenditore di avere una chance di successo nel mercato competitivo.
Le innovazioni sono finanziate sia dal settore pubblico, con investimenti diretti in ricerca, sia dal settore privato, con investimenti legati ad un ritorno di profitto.
In linea generale,
c’è l’interesse da un lato di stimolare l’invenzione proteggendola dallo sfruttamento esclusivo, ma dall’altro c’è anche l’interesse di diffondere l’innovazione per il bene della collettività.
Dalla contrapposizione di queste esigenze scaturiscono diversi modelli di protezione dell’innovazione, tra cui anche il brevetto registrato.
La protezione dell’innovazione attraverso il brevetto
Il brevetto è lo strumento giuridico che è stato messo a punto per garantire l’esclusiva sull’utilizzo e sullo sfruttamento economico di una invenzione per un periodo di tempo determinato.
Questo strumento rappresenta, quindi, la risposta che l’ordinamento dà all’esigenza dell’imprenditore di fare investimenti a condizione di poter avere un ritorno economico.
L’inventore ha un diritto di esclusiva limitato nel tempo, di 20 anni.
Il brevetto può essere ottenuto solo per invenzioni suscettibili di applicazione industriale.
Quali sono i requisiti per la registrazione di un brevetto?
Tra i requisiti necessari per poter registrare brevetti abbiamo:
- Industrialità: Si riferisce all’idoneità dell’invenzione ad essere utilizzata o ad essere fabbricata nell’ambito di attività industriali o agricole. (Si presuppone la RIPETIBILITÀ dell’utilizzo)
- Novità: un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica intesa in senso universale e assoluto. A tal proposito esistono dei fatti distruttivi della novità, quali:
- Anteriorità purché significative: non parziali o puramente cartacee;
- Divulgazione del segreto;
- Originalità: occorre distinguere in questo caso ciò che consegue al normale sviluppo dello stato della tecnica da ciò che rappresenta un salto nello sviluppo. L’originalità è data da questo salto.
- Liceità: un’invenzione non può essere brevettata se è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
Come si registra un brevetto?
Per tutelare la propria invenzione attraverso un brevetto, è necessario seguire una procedura specifica che inizia con la presentazione della domanda di brevettazione.
Questa deve essere presentata all’
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (
presso il Ministero del Made in Italy), la procedura, in ogni caso, può essere attivata presso qualunque Camera di Commercio nelle diverse province italiane.
Per un brevetto europeo, invece, la domanda deve essere presentata all’Ufficio di Monaco in una delle tre lingue ammesse:
francese,
tedesco o
inglese.
Entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda, la priorità unionale acquisita può essere sfruttata in tutti gli altri Stati aderenti.
Come depositare brevetto?La deposizione della domanda del brevetto può essere effettuata direttamente dall’inventore o, come accade più frequentemente, attraverso un consulente della proprietà industriale.
Una volta depositata la domanda viene ufficialmente registrata la data di deposito, elemento fondamentale per determinare il contenuto del diritto e la sua priorità.
Ogni questione di anteriorità è risolta sulla base della data di deposito della domanda.
Il
diritto di brevetto dura 20 anni e la decorrenza è sempre riferita alla data di deposito (che può essere anteriore rispetto alla data dell’ottenimento della brevettazione).
Per poter ottenere brevetto la domanda deve essere completa, univoca e deve contenere in particolare una valida descrizione dell’invenzione.
Tempistiche dal deposito alla brevettazione
Tra la domanda di brevetto e la pubblicazione possono decorrere
massimo 18 mesi, e devono decorrere
almeno 90 giorni.
Nel corso della procedura, colui che ha fatto istanza di brevetto può parzialmente modificare tale istanza senza perdere la priorità acquisita con il deposito della domanda.
L’oggetto può essere modificato ma NON esteso. Le modifiche, in poche parole, possono solo limitare.
Quali diritti sono legati alla brevettazione?
L’autore dell’invenzione ha un
diritto morale, ovvero di essere riconosciuto autore dell’invenzione. Tale diritto è inalienabile, intrasmissibile e irrinunciabile.
Tale diritto non può essere trasmesso agli eredi, può essere fatto valere per conto del titolare dai parenti, i quali agiscono della persona deceduta.
Nel caso di invenzione di gruppo, il diritto ad essere riconosciuto autore spetta a tutti i componenti del gruppo, la contitolarità valerà in maniera unitaria (non per quote).
Per l’ottenimento del brevetto, ciascun autore si muoverà autonomamente, a condizione che dichiari la spettanza al gruppo dell’invenzione.
Il diritto che si acquisisce con la brevettazione, invece, ha contenuto di un diritto di esclusiva.
Tale diritto è subordinato alla concessione del titolo e i suoi effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda.
Quanto dura un brevetto e si può estendere?
La durata del diritto di esclusiva è di 20 anni ed il termine decorre o dalla domanda o dalla commercializzazione.
Casi particolari da sapere sulla brevettazione
Come visto tra i requisiti necessari ad un’invenzione per poter essere brevettata c’è la
liceità.
Questo requisito è escluso rispetto alla clonazione, alla modificazione dell’identità genetica umana e alla utilizzazione di embrioni umani o cellule staminali (esistono delle regole ad hoc nella brevettazione nel settore delle biotecnologie).
Ulteriore caso da considerare è quello delle
varietà vegetali. La loro protezione si basa su una convenzione internazionale sottoscritta a Parigi nel 1961.
La protezione può riguardare ogni nuova varietà vegetale, occorre però che siano soddisfatti certi requisiti perché si abbia la brevettazione. In particolare, si parla di stabilità, ovvero la capacità di riprodurre il prodotto in maniera stabile senza che muti da una coltura all’altra. In questo caso la durata potrebbe variare dai 25 ai 30 anni.
Il terzo caso che abbiamo voluto riportarvi è quello che vede l’inventore di una invenzione un
lavoratore dipendente.
In questo caso il diritto di ottenere il brevetto spetta al datore di lavoro.
Il dipendente ha il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’invenzione, nonostante i diritti di contenuto economico facciano capo al suo datore di lavoro.
Possiamo andare a distinguere le invenzioni del dipendente in tre modalità:
- Invenzioni di servizio: quando l’invenzione costituisce l’oggetto della prestazione lavorativa richiesta e si riceve una specifica retribuzione. La titolarità dei diritti di brevettazione fa capo al datore.
- Invenzioni di azienda: quando il dipendente realizza l’invenzione pur non essendo adibito a mansioni di ricerca, l’invenzione nasce nell’ambito della proprietà lavorativa. Anche in questo caso spetta al datore di lavoro.
- Invenzioni occasionali: non sono connesse con le mansioni del dipendente nell’azienda, e non necessariamente con le mansioni di ricerca. Il datore ha l’opzione sull’acquisto sulla licenza di brevetto, il diritto in questo caso compete al dipendente.
Ulteriore caso da tenere in considerazione sono i
software.
Inizialmente tutelati da diritto d’autore, la giurisprudenza ha elaborato una distinzione fra software tecnico e quello privo di effetto tecnico. Si è arrivati alla conclusione che solo i software tecnici sono brevettabili.
Come ultimo esempio su cui vogliamo soffermarci sono i
metodi chirurgici,
terapeutici e
diagnostici.
Queste innovazioni non possono essere considerate suscettibili di applicazione industriale, di conseguenza, non sono brevettabili come innovazioni.
Abbiamo l’interesse che siano di pubblico dominio tutte le innovazioni che hanno a che fare con la salute e la vita.
Detto ciò cosa possiamo brevettare?- Rilevazioni sul corpo umano che non hanno finalità terapeutiche
- Macchinari chirurgici o diagnostici
- Attività di diagnostica riferita a tessuti e fluidi (anche umani) ma separati dal corpo umano
- …
In conclusione, questo excursus sulla disciplina brevettuale ne ha evidenziato la complessità e l’importanza strategica nel mondo dell’innovazione. Pur avendo affrontato i punti principali della materia, esistono numerosi altri aspetti specifici che meritano approfondimento, specialmente in relazione al proprio settore di interesse.
Se hai dubbi o se vorresti approfondire la tematica non esitare a
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